Art. 2.

      1. Le etichette delle acque minerali destinate al consumo umano devono riportare in modo leggibile tutte le sostanze riscontrate nelle analisi effettuate in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, e in particolare:

          a) per le acque con nitrati superiori a 25 milligrammi per litro, l'etichetta deve riportare in modo leggibile e bene in evidenza la dicitura: «Non adatta all'alimentazione delle donne in gravidanza e dei bambini fino ad un anno di età»;

          b) per le acque con contenuto di radio superiore a 100 milligrammi per litro, l'etichetta deve riportare in modo leggibile e bene in evidenza la dicitura: «Acqua non indicata per le diete povere di sodio»;

          c) per le acque con residuo fisso, mineralizzazione totale, superiore a 1.000 milligrammi per litro, l'etichetta deve riportare in modo leggibile e bene in evidenza la dicitura: «Acqua non indicata in caso di nefriti, di tubercolosi renale, di cirrosi epatica e di insufficienza cardiaca».

 

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